Art. 1.
(Norme generali).

      1. Al fine di giungere a una progressiva e completa eliminazione della produzione e del commercio di pellicce, è previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad incentivare programmi di riconversione di imprese operanti in tale settore, mantenendo e qualificando nel contempo l'occupazione degli addetti.